FERROBONUS: PUBBLICAZIONE IN GU DEL DECRETO

È stato pubblicato sulla GU 234 del 6 ottobre scorso, il Decreto MIT 30 agosto 2023, n. 134 “Regolamento recante l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Le risorse sono pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

L’obiettivo del decreto è diretto a incentivare i servizi di trasporto in grado di ridurre le esternalità negative e   le emissioni inquinanti, in particolare di CO2, anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili.

Il soggetto gestore, RAM S.p.A., esegue gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l’istruttoria delle domande, nonché l’esecuzione dei monitoraggi e dei controlli.

Possono beneficiare dei contributi le imprese aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo nonché, a condizioni di reciprocità, le imprese utenti di servizi ferroviarie e gli operatori del trasporto combinato aventi sede in Svizzera, costituiti in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative.

I requisiti che le imprese deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione. L’assenza dei requisiti richiesti causa la revoca del contributo,

L’incentivo è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e agli operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:

    a) a dimostrare, per il periodo di almeno un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del provvedimento un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020;

    b) a incrementare, per un periodo di 12 mesi consecutivi successivi al periodo di cui alla lettera a), il volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato realizzato in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020;

    c) a mantenere, nei dodici mesi successivi all’ultima annualità di incentivazione, un  volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, almeno pari alla media del volume di traffico intermodale  o  trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020.

All’impresa richiedente è riconosciuto un contributo in ragione dei treni*km effettuati nei 12   dalla data di entrata in vigore del decreto fino a un massimo di euro 2,50 per ogni treno*km di trasporto intermodale o trasbordato. Misura che può essere adeguata mediante revisioni annuali con  Decreto del Direttore generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l’intermodalità, sentito il MEF.

Per la quantificazione del contributo non vengono considerati i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, fatta eccezione per i servizi di trasporto intermodale effettuati tra un porto e un interporto.

Il contributo per treno*km è quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed è erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. Qualora, le risorse disponibili non siano sufficienti, si procede alla loro riduzione in proporzione all’ammontare spettante a ciascun beneficiario.

I termini per la presentazione delle domande è rinviato ad un provvedimento del Direttore generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l’intermodalità,  da  adottarsi entro 15 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto MIT 30.08.2023.presente regolamento.

Il provvedimento entrerà in vigore il 21 ottobre pv.

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